INFORTUNIO IN ITINERE: UTILIZZO DEL MEZZO PRIVATO E COPERTURA ASSICURATIVA

Una sentenza significativa in materia di sicurezza.

Il caso riportato nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. Lav., 18 marzo 2013, n. 6725, riguarda l’incidente occorso ad un lavoratore che, nel percorrere l’abituale il tragitto dalla propria abitazione al luogo di lavoro, a bordo del proprio motoveicolo, aveva subito un incidente con un autoveicolo, riportando varie lesioni. Al fine di ottenere il riconoscimento dell’infortunio in itinere, il lavoratore affermava di aver avuto necessità di utilizzare il mezzo privato per poter raggiungere in tempo, entro le ore 7,00, il posto di lavoro, distante circa 2 Km dalla propria abitazione, non essendoci altri idonei mezzi di collegamento e visto che anche durante l’orario di lavoro, utilizzava il proprio motoveicolo per conto dell’azienda che lo rimborsava secondo chilometraggio effettuato.

L’autore ripercorre (le normative applicabili) e il ragionamento fatto dalla Corte che nel rigetto del ricorso, ha ritenuto che la scelta del ricorrente di usare il mezzo privato non fosse necessitata (il prospetto degli orari degli autobus di linea esibito dal lavoratore non consentiva di appurare l’impossibilità di fare uso degli stessi per raggiungere il posto di lavoro per l’inizio del turno lavorativo): non sussisteva pertanto il terzo elemento richiesto dalla Circolare INAIL 52/2013 (necessità dell’uso del veicolo privato considerati gli orari di lavoro e gli orari del servizio di trasporto)

Inoltre, la Corte, seguendo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, ha riscontrato sussistente la copertura assicurativa del “rischio elettivo” intendo per esso “…quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interattiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento…”

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