Illegittima segnalazione Centrale Allarme Interbancaria (CAI): tutela d’urgenza .

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Segnalazione e richiesta di cancellazione del nominativo segnalato: si può agire d’urgenza con un ricorso al tribunale.

È ormai un orientamento quasi unanime quello dei tribunali di garantire al cliente della banca, che sia stato da quest’ultima illegittimamente segnalato alla CAI (Centrale di Allarme Interbancaria) come “cattivo pagatore”, di ottenere un’immediata cancellazione e rettifica della segnalazione stessa. La tutela – e qui l’aspetto saliente – può essere richiesta non attraverso un’ordinaria causa (e, quindi, coi suoi tempi e i relativi costi), ma ricorrendo alla cosiddetta tutela d’urgenza ossia a un procedimento immediato che si conclude, di norma, in una o due udienze al massimo. È quello che i tecnici chiamano “Ricorso all’articolo 700 del codice di procedura civile”.

A ribadire questo orientamento è stato, da ultimo, il Tribunale di Milano con una recente sentenza [1]. Gli indubbi vantaggi di questa interpretazione sono di aver riconosciuto al cittadino, ormai con orientamento condiviso da quasi tutti i tribunali, la sussistenza a monte di quei requisiti (gravità e urgenza) per il ricorso alla tutela d’urgenza nel caso in cui l’illegittima segnalazione effettuata dalla banca “macchi” la reputazione commerciale del correntista e ne pregiudichi le relative attività economiche.

Ma che cos’è la CAI? E come funziona? A riguardo rinviamo alla nostra guida completa sull’argomento: “Cattivi pagatori: come funziona la CAI”. Esiste un modo per evitare, in caso di assegno scoperto, la segnalazione in CAI e avere anche il risarcimento da parte del creditore? Anche per questo aspetto rinviamo a un nostro precedente articolo: “Assegno scoperto: evitare segnalazioni in CAI”. Nel caso di assegno non pagato per difetto di provvista alla scadenza (ossia perché “non coperto”), la legge consente al debitore di evitare le sanzioni mediante il pagamento tardivo, ma entro il termine 60 giorni dalla scadenza del titolo. Il pagamento tardivo evita le conseguenze connesse a una eventuale segnalazione alla CAI e la conseguente interdizione assoluta dall’uso degli assegni.

Entro, dunque, la scadenza dei 60 giorni predetti, il traente deve effettuare il pagamento tardivo completo degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente. Quanto alla prova del pagamento tardivo dell’assegno entro il sessantesimo giorno, la legge [2] prevede che essa deve essere fornita dall’interessato durante l’orario di apertura della banca. Ma che succede se il debitore abbia pagato entro il sessantesimo giorno ma produca la relativa ricevuta all’istituto di credito dopo tale termine e quindi, per esempio, al sessantunesimo giorno? A riguardo la normativa non è esplicita. Ma, secondo la sentenza in commento, bisogna privilegiare la “sostanza”, ossia il fatto che, comunque, la regolarizzazione del titolo è avvenuta. La banca dunque, qualora non messa al corrente in tempo dell’avvenuto pagamento, abbia provveduto alla segnalazione alla CAI, deve poi cancellarla. Diversamente, il debitore può chiedere l’intervento del tribunale in via d’urgenza.

Diverse volte la clientela delle banche ha preferito, piuttosto che fare causa, adire l’ABF, l’Arbitro bancario finanziario. A riguardo lo stesso, pur attribuendo la tutela ai ricorrenti, ha più volte avuto modo di precisare quanto segue: il ricorrente che intenda denunciare la illegittima segnalazione in una centrale rischi è gravato da un rigoroso onere della prova e, soprattutto, è tenuto a documentare l’illeciti condotta dell’intermediario [3]. Tenuto conto poi dei possibili effetti negativi derivanti dalla permanenza della segnalazione in centrale rischi, l’intermediario deve provvedere tempestivamente alla cancellazione laddove vengano meno i relativi presupposti. Pertanto deve considerarsi illegittimo il comportamento dell’intermediario che non dia corso all’immediata cancellazione dalla centrale rischi del nominativo del debitore che abbia estinto il proprio debito [4].

L’ABF inoltre ricorda che la banca ha l’obbligo di effettuare di propria iniziativa – senza quindi bisogno di sollecitazioni dell’interessato – la cancellazione come peraltro sancito da una circolare della Banca d’Italia [5]. Le banche, a tal fine, devono dotarsi di idonee strutture organizzative in modo tale che siano in grado di “rettificare di propria iniziativa le segnalazioni errate o incomplete riferite alla rilevazione corrente e a quelle pregresse“, specie laddove la persistenza dell’inesattezza emerga dalle evidenze documentali in possesso dell’istituto di credito [6]. Il cosiddetto decreto sviluppo del 2011 prevede che, entro 10 giorni dalla regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamenti da parte delle persone fisiche o delle società già inserite nelle banche dati devono essere aggiornate con la comunicazione di avvenuta estinzione del debito.

[1] Trib. Milano sent. del 15.10.2014.

[2] Art. 15 del DM n. 458/01.

[3] AFB Collegio Roma decisione n. 209/2010. Collegio Napoli, decisione n. 90/2010.

[4] ABF Collegio Milano decisione n. 380/2010.

[5] Circolare Banca d’Italia n. 139/1991.

[6] ABF decision n. 392/2010. [7] Art. 8-bis D.L. n. 70/2011.

 

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