Gli oneri per il permesso di costruire sono dovuti anche se non si realizza il fabbricato?
Gli oneri versati relativi al permesso di costruire per la costruzione di un nuovo fabbricato devono essere restituiti dalla PA al contribuente se la concessione edilizia non è stata utilizzata, ossia se non c’è stata l’effettiva realizzazione dell’opera.
Lo chiarisce la sentenza del 3 giugno 2014, n. 249 del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo.
Il pagamento del costo di costruzione, infatti, è un tributo dovuto in relazione al carico urbanistico conseguente alla realizzazione del fabbricato ed è connesso al concreto esercizio della facoltà di edificare.
Di conseguenza, se il rilascio del permesso di costruire non viene seguito dall’effettiva attività di edificazione, gli oneri versati vanno restituiti.
fonte: Biblus-net
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Antonello Sferruzza
Progettista edifici residenziali, commerciali ed industriali.
Esperto in ambito eliminazione barriere architettoniche (progettazioni, realizzazioni e richieste contributi).
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