Validità degli ACE in Lombardia

dopo il 6 giugno 2013

E’ lecito, dopo gli ultimi disposti normativi, chiedersi se un ACE redatto prima del 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del DL n. 63/2013) sia ancora valido e possa essere utilizzato, oppure se abbia perso la sua validità e si debba quindi provvedere a predisporre un nuovo APE.
La risposta al quesito è semplice: gli ACE redatti prima del 6 giugno 2013 mantengono la loro validità fino alla loro scadenza naturale (10 anni dalla data di rilascio).
Questo è quanto emerge da una lettura del Decreto Legislativo 192/2005, articolo 6 comma 10, così come modificato dall’art. 6 del DL 63/2013:
“L’obbligo di dotare l’edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.”
Possiamo pertanto affermare che tutti gli ACE in corso di validità possono tranquillamente essere utilizzati negli atti notarili ed allegati ai contratti di locazione e che per i proprietari non sussiste alcun obbligo di dovere redigere un nuovo APE.
Inoltre, con la Circolare n. 16416 del 07 agosto 2013, il Ministero delle Sviluppo Economico chiarisce definitivamente che nelle Regioni ove sono state emanate specifiche disposizioni normative in materia di certificazione energetica degli edifici, si continueranno ad applicare le normative regionali in vigore.

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