Clausole vessatorie e doppia firma: per la validità delle clausole onerose non è sufficiente un generico richiamo a tutte le clausole del contratto

imageCon ordinanza del 30.10.2014 il Tribunale di Reggio Emilia ha stabilito che “un’approvazione di tutte le clausole del contratto, comprese anche quelle non vessatorie, integra un riferimento generico che priva l’approvazione della specificità e della separatezza richiesta dall’art. 1341 c.c., rendendo difficoltosa la selezione e la conoscenza delle clausole a contenuto realmente vessatorio, in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate“.

La doppia sottoscrizione deve, quindi, riferirsi a clausole vessatorie ben individuate ed identificate, non essendo sufficiente per la validità delle stesse un generico richiamo, seppur attraverso una numerazione progressiva, a tutte le clausole del contratto.

Ciò perchè la ratio dell’art.1341 c.c. è quella di richiamare l’attenzione del contraente sul significato delle clausole per il medesimo onerose in modo che egli scelga consapevolmente di approvare dette clausole mediante apposita sottoscrizione.